Descrizione
“Ho appena firmato una nuova ordinanza che ha come obiettivo quello di limitare occasioni di assembramento, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno delle grandi strutture di vendita e delle grandi superfici commerciali, frequentati soprattutto durante il week end. So bene che si tratta di nuove restrizioni e sacrifici ma sono fatti per combattere il virus e bloccare la curva del contagio. Questa ordinanza è frutto di una strategia e di uno spirito di prevenzione, figli di una situazione epidemiologica e sanitaria come ci confermano quotidianamente i dati che nella nostra regione è ancora sotto controllo, ma rimane comunque grave e va fermata. Quello che non dobbiamo assolutamente permettere, però, è che il virus prenda il sopravvento. Non scordiamo che stiamo convivendo con un nemico tanto invisibile quanto aggressivo, per questo utilizzare la prevenzione come prima arma per combatterlo ci rende certamente più consapevoli e più forti”. Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia la firma di una nuova ordinanza regionale. Il testo del provvedimento, nello specifico, ordina e prevede che: 1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all'art.15 comma 1, lettera I della legge regionale 6 novembre 2019 n.22 (Testo Unico del Commercio) indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole; 2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari. 3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Le disposizioni dell'ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 Novembre 2020. 13 novembre 2020
Indirizzo
A cura di
Contenuti correlati
- Comunicazione interruzione flusso idrico del 25-26/02/2024 presso il Comune di Ariccia
- sperimentazione finalizzata alla divulgazione IT-alert giovedì 27 settembre la sperimentazione nel Lazio
- manutenzione recapito telefonico del Servizio COS – Centro Operativo Sociale
- Riapertura scuole, tamponi gratuiti personale scolastico e studenti
- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza covid19
- ACEA comunicazione fuori servizio idrico.
- Emergenza covid – 19 servizi alla comunità servizi “pronto farmaco ” e “pronto spesa”
- Misure di contenimento "Zona Rossa" adottate, previste fino al 5 aprile 2021
- Il Cimitero di Ariccia resterà aperto durante il Lock-Down
- Avviso contributi buoni spesa
Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2020, 18:12