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Spegnimento posticipato degli impianti di riscaldamento degli edifici

Spegnimento posticipato degli impianti di riscaldamento degli edifici

Data :

17 aprile 2023

Municipium

Descrizione

ORDINANZA n. 44 del 17/04/2023

OGGETTO:

SPEGNIMENTO POSTICIPATO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI

IL SINDACO

Premesso che da alcuni giorni si registra un considerevole abbassamento della temperatura,

con incidenza soprattutto nelle ore serali e nella prima mattinata;

Rilevato che le previsioni metereologiche per i prossimi giorni indicano temperature minime

giornaliere inferiori ai 10°, tali da comportare condizioni disagevoli soprattutto per la prima parte

della giornata;

Tenuto conto che l’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri

generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, stabilisce che nella zona climatica

“D”, nella quale ricade anche il Comune di Ariccia, è consentito l’esercizio degli impianti termici

per la climatizzazione invernale con il limite di 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile, e

che al di fuori di tali periodi detti impianti termici possono essere attivati solo in presenza di

situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non

superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato che il successivo articolo 5 del medesimo d.P.R. dispone che “in deroga a quanto

previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di

comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli

impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei

centri abitati sia nei singoli immobili”, assicurando in tal caso l'immediata informazione alla

popolazione dei provvedimenti adottati;

Rilevato infatti, che proprio a causa dell’abbassamento repentino delle temperature minime

soprattutto nel periodo notturno e nella prima parte della mattinata, gli edifici scolastici risultano

oltremodo poco confortevoli e comunque con adeguatamente idonei alla fruizione da parte degli

alunni e del personale docente ed ausiliario;

Ravvisate pertanto la necessità e l’opportunità di adottare un provvedimento per posticipare

la data di spegnimento degli impianti termici sul territorio comunale, a tutela della salute e della

incolumità pubblica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali”, e, in particolare, l’articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del

Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante ”Codice della protezione civile”, e, in particolare,

l’articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti

contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche

sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di

quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo citato all’inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, recante “Incolumità pubblica e

sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, e, in particolare, l’articolo 1 di esso,

secondo il quale per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del

sindaco;

Visto il Piano comunale di Protezione Civile, approvato con la deliberazione del consiglio

comunale n. 35 del 1° dicembre 2016, come integrato con la deliberazione consiliare n. 19 del 9

giugno 2017;

AUTORIZZA

per i motivi illustrati nella premessa, la disattivazione facoltativa in deroga rispetto a quanto

previsto dall’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, degli impianti termici di riscaldamento della

città di Ariccia oltre il termine stabilito del 15 aprile 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2023,

invitando la cittadinanza a limitare l’accensione, per quanto possibile, alle ore più fredde e

ricordando gli obblighi dati dalla normativa vigente di non superare comunque la temperatura di

+20° negli ambienti e la durata giornaliera di attivazione dell’impianto, stabilita in non oltre 6 ore

giornaliere.

DISPONE

che i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 19

agosto 2005, n. 192, provvedano comunque a dare attuazione al presente provvedimento nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi energetici, ed

in particolare dispone che l’accensione sia limitata agli orari mattutini e serali nei quali la

temperatura atmosferica è particolarmente al di sotto dei valori medi stagionali;

AVVERTE

che l’inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, in virtù della

decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il

pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa

non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line della Città di Ariccia, sul sito

internet del medesimo ente e diffusa anche attraverso l’app municipium, oltre che trasmessa ai

dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati.

RENDE NOTO

che, a norma dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento

amministrativo è il dirigente dell’area I – programmazione e controllo attività economiche e

finanziarie, dott. Claudio Fortini.

DEMANDA

1) al corpo della polizia locale il compito di verificare l’avvenuta esecuzione del presente

provvedimento, nei termini in esso previsti;

2) al competente servizio dell’Area II – lavori pubblici e politiche territoriali, le opportune

comunicazioni e direttive all’impresa affidataria del servizio di manutenzione degli impianti

termici degli edifici ed immobili comunali;

INFORMA

che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione

dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla

notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena

conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell’articolo 9, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Staccoli Gianluca / Arubapec S.p.a.

Atto Sottoscritto Digitalmente

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2023, 12:55

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