Descrizione
ORDINANZA n. 44 del 17/04/2023
OGGETTO:
SPEGNIMENTO POSTICIPATO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI
IL SINDACO
Premesso che da alcuni giorni si registra un considerevole abbassamento della temperatura,
con incidenza soprattutto nelle ore serali e nella prima mattinata;
Rilevato che le previsioni metereologiche per i prossimi giorni indicano temperature minime
giornaliere inferiori ai 10°, tali da comportare condizioni disagevoli soprattutto per la prima parte
della giornata;
Tenuto conto che l’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, stabilisce che nella zona climatica
“D”, nella quale ricade anche il Comune di Ariccia, è consentito l’esercizio degli impianti termici
per la climatizzazione invernale con il limite di 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile, e
che al di fuori di tali periodi detti impianti termici possono essere attivati solo in presenza di
situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non
superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
Considerato che il successivo articolo 5 del medesimo d.P.R. dispone che “in deroga a quanto
previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei
centri abitati sia nei singoli immobili”, assicurando in tal caso l'immediata informazione alla
popolazione dei provvedimenti adottati;
Rilevato infatti, che proprio a causa dell’abbassamento repentino delle temperature minime
soprattutto nel periodo notturno e nella prima parte della mattinata, gli edifici scolastici risultano
oltremodo poco confortevoli e comunque con adeguatamente idonei alla fruizione da parte degli
alunni e del personale docente ed ausiliario;
Ravvisate pertanto la necessità e l’opportunità di adottare un provvedimento per posticipare
la data di spegnimento degli impianti termici sul territorio comunale, a tutela della salute e della
incolumità pubblica;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, e, in particolare, l’articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante ”Codice della protezione civile”, e, in particolare,
l’articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti
contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche
sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di
quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo citato all’inizio del presente capoverso;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, recante “Incolumità pubblica e
sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, e, in particolare, l’articolo 1 di esso,
secondo il quale per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del
sindaco;
Visto il Piano comunale di Protezione Civile, approvato con la deliberazione del consiglio
comunale n. 35 del 1° dicembre 2016, come integrato con la deliberazione consiliare n. 19 del 9
giugno 2017;
AUTORIZZA
per i motivi illustrati nella premessa, la disattivazione facoltativa in deroga rispetto a quanto
previsto dall’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, degli impianti termici di riscaldamento della
città di Ariccia oltre il termine stabilito del 15 aprile 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2023,
invitando la cittadinanza a limitare l’accensione, per quanto possibile, alle ore più fredde e
ricordando gli obblighi dati dalla normativa vigente di non superare comunque la temperatura di
+20° negli ambienti e la durata giornaliera di attivazione dell’impianto, stabilita in non oltre 6 ore
giornaliere.
DISPONE
che i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192, provvedano comunque a dare attuazione al presente provvedimento nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;
INVITA
tutti i cittadini ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi energetici, ed
in particolare dispone che l’accensione sia limitata agli orari mattutini e serali nei quali la
temperatura atmosferica è particolarmente al di sotto dei valori medi stagionali;
AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, in virtù della
decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il
pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa
non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line della Città di Ariccia, sul sito
internet del medesimo ente e diffusa anche attraverso l’app municipium, oltre che trasmessa ai
dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati.
RENDE NOTO
che, a norma dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento
amministrativo è il dirigente dell’area I – programmazione e controllo attività economiche e
finanziarie, dott. Claudio Fortini.
DEMANDA
1) al corpo della polizia locale il compito di verificare l’avvenuta esecuzione del presente
provvedimento, nei termini in esso previsti;
2) al competente servizio dell’Area II – lavori pubblici e politiche territoriali, le opportune
comunicazioni e direttive all’impresa affidataria del servizio di manutenzione degli impianti
termici degli edifici ed immobili comunali;
INFORMA
che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione
dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla
notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena
conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell’articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Sindaco
Staccoli Gianluca / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2023, 12:55