Descrizione
ORDINANZA n. 170 del 29/12/2021
OGGETTO:
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - NUOVA DISCIPLINA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI.
IL VICESINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successivi provvedimenti di rinnovo nel frattempo intervenuti;
Visto, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Verificato che il numero dei casi di persone positive al COVID-19 residenti nel Comune di Ariccia sta registrando negli ultimi giorni una crescita più che significativa;
Preso atto che, anche tra il personale dipendente del Comune, si stanno registrando numerosi casi di positività, benchè in modo diversificato tra i vari servizi dell’Ente, e ciò a conferma del fatto che tale situazione non sembrerebbe imputabile ad una diretta casualità connessa ai luoghi di lavori, anche in considerazione del fatto che questo Ente, con estrema sollecitudine, ha definito uno specifico addendum al proprio DVR – documento di valutazione dei rischi – proprio per limitare al massimo i rischi di contagio da CODID-19 per i lavoratori dell’Ente;
Atteso che tale situazione rende comunque necessarie l’adozione di specifiche misure volte a contenere, al massimo livello, i rischi di insorgenze di ulteriori contagi posto che, nel caso di una diffusione incontrollata, potrebbe essere seriamente compromessa l’operatività della struttura organizzativa comunale e venir conseguentemente meno l’erogazione dei numerosi servizi ordinariamente resi;
Rilevato che, alla luce di quanto sopra descritto, risulta necessario ed opportuno adottare provvedimenti finalizzati a garantire la piena e continuativa operatività dell’Ente, contemperando le varie esigenze di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa, la tutela dei lavoratori dell’Ente, e l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, tanto più in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica tutt’ora in atto;
Ritenuto pertanto di assumere uno specifico provvedimento al fine di contribuire in maniera sinergica e sistemica al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche con riguardo alle modalità di accesso agli uffici comunali;
Visto e richiamato il decreto sindacale n. 24 del 4 agosto 2016, con il quale sono stati stabiliti gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno adottare misure coerenti con i provvedimenti governativi e regionali sino ad ora emanati, al fine di contribuire in maniera sinergica e sistemica al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l’articolo 35, comma 2, lettera o), dello statuto comunale, disposizioni che prevedono che il sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, «[…] gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti»;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante ”Codice della protezione civile”, e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all’inizio del presente capoverso;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, e, in particolare, l’articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;
ORDINA
per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza immediata e sino a tutto il 16 gennaio 2022:
la limitazione dell'accesso agli uffici comunali da parte degli utenti, previa registrazione degli stessi con l'apposita modulistica resa disponibile presso il desk informativo della sede comunale, secondo gli orari attualmente in vigore, con le seguenti modalità:
- l'accesso diretto agli uffici comunali dovrà essere limitato ai soli casi di indifferibilità e di oggettiva impossibilità di interloquire con altre modalità (portale telematico, telefono, fax, PEC, mail, ecc.), e comunque preferibilmente previo appuntamento telefonico;
- nel caso di indifferibilità e oggettiva impossibilità di interloquire con i vari servizi comunali con altre modalità l'accesso all'ufficio di interesse dovrà avvenire esclusivamente da parte della persona interessata, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico – sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, ovvero rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è assolutamente interdetto lo stazionamento sui corridoi della sede comunale;
CONFERMA
- per tutti i dipendenti dell’Ente, il pieno e puntuale rispetto delle indicazioni contenute nel DVR – documento di valutazione dei Rischi – dell’Ente, già in uso dal precedente esercizio;
AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, oltre che, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente.
RENDE NOTO
che, a norma dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell’area V – amministrativa, dott. Claudio Fortini.
DEMANDA
1) ai dirigenti comunali l'adozione delle misure più opportune per facilitare le migliori condizioni di lavoro e per limitare, ove e in quanto possibile, il rischio di contagio per i propri dipendenti;
2) al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato;
3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
INFORMA
che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Vice Sindaco
Leopardi Giorgio / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2021, 22:19