Imposta comunale di soggiorno
Che cos’è
L’Imposta Comunale di Soggiorno (I.C.S.), di cui all’art. 4 del D.lgs. 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici.
A chi si applica
L’imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di istituzione e qualora effettivamente istituita con apposita deliberazione consiliare per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune stesso. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanza, affittacamere, alloggi vacanze e case per ferie.
Il Comune di Ariccia ad oggi non ha istituito l’applicazione dell’imposta di soggiorno sul proprio territorio.
Come si determina
La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (ad esempio per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere in rapporto alla loro classificazione in “stelle”).
Le misure d’imposta sono le seguenti:
- 0,70 euro al giorno a persona per campeggi ed agriturismi
- 1,00 euro al giorno a persona per hotel, B&B, case vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche
Quando e come si paga
Il gestore della struttura, entro il 15° giorno successivo al trimestre di riferimento, deve:
- dichiarare all’Ente le informazioni utili al calcolo dell’imposta, con due moduli:
Ics – Dichiarazione trimestrale (Collegare modulistica comunale)
Ics – Rilevazione trimestrale delle presenze(Collegare modulistica comunale)
- Riscuotere l’imposta inserendo il relativo importo sul documento fiscale emesso indicandolo come “operazione fuori campo I.V.A.”
Versamento dell’imposta
Nella causale indicare sempre codice fiscale\p.iva della struttura ricettiva e trimestre\anno a cui si riferisce il versamento.
Notizie utili
L’imposta non si applica dall’undicesimo giorno per pernottamenti superiori ai 10 giorni, anche non consecutivi, per ciascuna annualità.
La dichiarazione va presentata anche se durante il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti (indicando “zero” nel relativo campo). Le modalità di presentazione sono:
Normativa di riferimento
Art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
Procedimenti