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Nascita – Matrimonio – Famiglia

NASCITA

La cittadinanza italiana


Informazioni

PER ITALIANI

Chi è figlio di un cittadino italiano, ovunque nasca, acquista automaticamente la cittadinanza italiana e, ovunque viva, non la perde se non per espressa rinuncia e in casi assolutamente previsti per legge.

Per certificare l’esistenza della cittadinanza italiana si può presentare:

  1. a) Il passaporto italiano
  2. b) La carta d’identità con espressamente indicata la cittadinanza italiana
  3. c) Un certificato di cittadinanza italiana rilasciato in Italia dall’anagrafe del luogo di residenza e all’estero dal consolato italiano competente per circoscrizione consolare (CFR esteri.it )

 

PER STRANIERI

Chi nasce in Italia, ma non ha genitori italiani, chi ha la cittadinanza straniera e si sposa con un/a cittadino/a italiano/a e chi risiede regolarmente in Italia per diversi anni, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana.

Nessuna amministrazione Italiana può certificare l’esistenza di una cittadinanza straniera; questa è di assoluta competenza delle autorità dello stato di cui si afferma di essere cittadini.

 

COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA ?

 

Chi non è cittadino italiano, se ne ha diritto, può eseguire una di queste tre opzioni, previste dalla legge:

 

Il riconoscimento

Possono venire riconosciuti cittadini coloro che:

  • Nascono in Italia da cittadini non italiani i cui stati di appartenenza non trasmettono la cittadinanza.
  • Sono figli adottivi o giudizialmente dichiarati di cittadini italiani.
  • Sono discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, che non hanno perso la cittadinanza italiana.

 

L’acquisto automatico o a seguito di semplice istanza

Si tratta di una serie di automatismi di legge, per i quali non serve un provvedimento concessorio.

Questi casi sono:

  • Per gli stranieri nati in Italia, al compimento del 18 anno di età dopo essere sempre vissuti in Italia
  • Per i figli minori che convivono con genitori che acquistano la cittadinanza italiana, avviene l’acquisto automatico

Il riconoscimento e l’acquisto automatico avviene grazie a procedimenti dell’ufficiale dello stato civile comunale, sulla base di documenti che normalmente devono essere prodotti dal richiedente (potrebbero servire anche documenti ministeriali). Il procedimento potrebbe essere soggetto al pagamento di un contributo di 200 euro, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.

 

La concessione

Ad alcuni stranieri, con un decreto (o del Presidente della Repubblica o del Ministero dell’Interno) viene concessa la cittadinanza italiana a seguito di una istanza e al maturarsi di determinate condizioni.

 

L’istanza deve essere presentata al Ministero dell’Interno tramite apposita procedura informatica.

Il richiedente compilera’ la domanda , utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmettera’ in formato elettronico all’indirizzo: https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp . Unitamente ad un documento di riconoscimento , agli atti formati dalle autorità del Paese d’origine (atto di nascita e certificato penale ) ed alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009 sarà possibile acquisire le istanze di concessione della cittadinanza in formato elettronico.

 

I presupposti della concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri sono:

  • Il matrimonio

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

  • Le altre concessioni di cittadinanza

In tutti gli altri casi, oltre ad un periodo di residenza in Italia, variabile come durata come da tabella che segue, ci devono essere dei presupposti di legge.

 

Presupposto di legge

Durata della residenza

Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita

Da almeno 3 anni

Allo straniero che è nato nel territorio della Repubblica (che ovviamente non ha potuto per qualche motivo attivare l’ipotesi b) del cap. 4)

Da almeno 3 anni

Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano

Da almeno 5 anni dopo l’adozione

Allo straniero che ha prestato servizio per lo Stato, anche all’estero

Non necessaria la residenza in Italia, ma deve avere prestato il servizio per almeno 5 anni

Al cittadino UE residente

Da almeno 4 anni

All’apolide residente

Da almeno 5 anni

Allo straniero regolare con gli obblighi del soggiorno

Da almeno 10 anni

Allo straniero che ha meriti straordinari

Non serve residenza

 

I documenti necessari per la concessione di cittadinanza

 

In tutti i casi servono i seguenti documenti debitamente tradotti e legalizzati, andranno inviati al Ministero dell’Interno con la procedura telematica:

 

  • Estratto dell’atto di nascita e di matrimonio (per chi chiede la cittadinanza per matrimonio)
  • Certificato di cittadinanza Italiana del coniuge o degli ascendenti in virtù dei quali si intende richiedere la cittadinanza
  • certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto
  • Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla norma
  • Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  • Documento attestante la composizione del nucleo familiare
  • Documentazione attestante i redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali
  • Dimostrazione dell’avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”, del contributo di 200 euro.

Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari; ma, mentre per quanto riguarda i documenti italiani si può chiedere che la Prefettura proceda alla loro acquisizione d’ufficio, per quelli provenienti da stati esteri serve la produzione effettiva.

 

Autocertificazione

 

Descrizione
L’autocertificazione è una semplice dichiarazione firmata dal cittadino interessato, non autenticata e attestata dalla carta d’identità, utilizzata per sostituire molti certificati.
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare le verifiche necessarie; possono in ogni caso fare controlli a campione. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere. L’impiegato che si rifiuti di ricevere la documentazione incorre nella violazione dei doveri di ufficio; ci si può difendere ricorrendo alla magistratura o stilando un esposto all’amministrazione di appartenenza del dipendente coinvolto; qualsiasi disguido potrà essere segnalato al Ministero della Funzione Pubblica, che ha appositamente attivato un numero di fax (06/85982075).

Chi può richiederlo
La dichiarazione può anche essere portata da un’altra persona o inviata per posta. Ai cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. Gli extracomunitari, provvisti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo quando si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Quando richiederlo
Si può presentare una dichiarazione sostitutiva del certificato quando la richiesta provenga da uno dei soggetti suindicati e riguardi i dati anagrafici e di stato civile, i titoli di studio e le qualifiche professionali, la situazione economica, fiscale e reddituale, la posizione giuridica, l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, la posizione agli effetti degli obblighi militari, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato, casalinga, studente, l’iscrizione ad associazioni o formazioni sociali. Non è possibile utilizzare l’autocertificazione per i certificati sanitari e veterinari, quelli di conformità alla C.E. e i certificati di marchi e brevetti. Le certificazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Come richiederlo
E’ sufficiente presentarsi all’ufficio che richiede la documentazione e rilasciare la dichiarazione scritta. Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare in carta semplice.

Cosa presentare
Per dimostrare i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza non è necessario produrre l’autocertificazione, ma è sufficiente presentare un qualsiasi documento di riconoscimento valido che contenga le stesse informazioni.

Norme di riferimento
1) Legge Bassanini-bis 127 del 15.05.1997 – Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative dei procedimenti di decisione e controllo.
2) Legge 168 del 04.01.1968- Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
3) Legge Bassanini-ter 191 del 16.06- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997 n.59 e 15 maggio 1997 n.127.
4) Legge Bassanini 241 del 07.08.1990- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
5) D.P.R. 403 del 20.10.1998 – Regolamento di attuazione della legge 15 maggio 1997 n.127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
6) D.P.R. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

Moduli di autocertificazione (http://www.comuni.it/autocertificazione)

 

 

STATO DI FAMIGLIA

Certificato stato di famiglia
   

Descrizione
Riporta la composizione della famiglia anagrafica e cioè: un insieme di persone che coabitano all’interno di una stesso appartamento. Tutte le persone risultanti ad uno stesso indirizzo, in una medesima unità immobiliare, risulteranno in un unico stato di famiglia. Pertanto non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati. In un’unica famiglia anagrafica possono trovarsi più nuclei famigliari (chiamati famiglia nucleare). Il nucleo famigliare diviene rilevante solo al fine di ottenere dei benefici economici o fiscali legati alla composizione del nucleo (es. assegni di maternità). Ogni stato di famiglia ha un Intestatario Scheda (IS) che è la persona a cui far riferimento per le relazioni fra i vari componenti.
Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona con documento d’identità valido e che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Quando Richiederlo
In qualunque momento

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Validità
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato

Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL

 Certificato di Matrimonio

La procedura per richiedere un certificato di matrimonio è diversa da Paese a Paese e viene rilasciata dall’autorità civile o religiosa, in base al tipo di matrimonio che è stato contratto. Il certificato serve a dimostrare il luogo e la data di celebrazione del matrimonio. In questo articolo ti spieghiamo come richiedere un certificato di matrimonio in Italia.

 
Contatta l’Ufficio Anagrafe del Comune dove ti sei sposato oppure la Parrocchia. In Italia il matrimonio può essere concordatario, civile o religioso.Concordatario, è il matrimonio contratto con rito religioso e contestuale attribuzione degli effetti civili. All’atto della matrimonio, è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico.
Civile, è il matrimonio che viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco o anche un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere. L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
Religioso, è il matrimonio contratto con rito esclusivamente religioso.

Il Funzionario di Stato Civile oppure il Parroco ti daranno tutte le informazioni in merito.

  • Puoi richiedere il Certificato, la Copia Integrale o l’estratto di matrimonio.Il Certificato attesta l’avvenuto matrimonio con i nomi e cognomi degli sposi, la data ed il luogo del matrimonio.
    Copia Integrale Atto di Matrimonio è la fotocopia autenticata dell’atto riportato sul registro di stato civile in cui sono presenti i dati dei coniugi: nomi e cognomi, date e luoghi di nascita, data di matrimonio. Eventualmente può contenere eventuali note quali: nome del parroco, nome della chiesa, residenza, cittadinanza, regime patrimoniale (comunione/separazione dei beni), divorzio.
    L’Estratto di Matrimonio attesta l’evento del matrimonio e ne specifica le informazioni relative alla data ed i dati anagrafici dei coniugi. Può contenere eventuali note aggiuntive quali residenza, cittadinanza, regime patrimoniale (comunione/separazione dei beni), divorzio.
  •  E’ possibile richiedere l’estratto di matrimonio su modello internazionale plurilingue. Questi documenti sono estratti di atti di stato civile previsti dalle Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell’8 giugno 1976, formulati su modelli plurilingue, che hanno immediata validità in tutti i Paesi aderenti alle Convenzioni, senza necessità di traduzione e legalizzazione.Gli estratti di matrimonio su modello internazionale possono essere richiesti da chiunque, mentre l’estratto di nascita può essere richiesto unicamente dall’interessato o dal suo delegato (delega in carta semplice e fotocopia documento d’identità dell’interessato).
    Gli estratti su modello internazionale vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici.
  • I certificati anagrafici, gli estratti e i certificati di stato civile possono essere richiesti da chiunque, anche se intestati ad altre persone.Vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici o tramite il servizio di recapito a domicilio, ove previsto, previa compilazione di apposita domanda corredata da fotocopia della carta d’identità del richiedente.
    L`estratto è più completo perché riporta anche le annotazioni marginali (per esempio separazione patrimoniale fra i coniugi, sentenza di cessazione degli effetti civili, ecc.).
  •  
    Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.p.r. 445/2000.Le norme sono finalizzate ad una completa decertificazione nei rapporti fra privati e le pubbliche amministrazioni nonché fra privati e gestori di pubblici servizi.
    Gli uffici pubblici possono rilasciare certificazioni esclusivamente per l’utilizzo nei rapporti fra privati. I certificati, infatti, pena la loro nullità, devono riportare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
    La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
    L’autocertificazione può essere prodotta anche ai privati che vi consentono.

 

Modulistica certificati