SAB01 – Somministrazione alimenti e bevande – autorizzazione all’esercizio dell’attività
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Ufficio |
Sportello Unico delle Imprese |
Descrizione |
Premesso che:- per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, s’intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;- per area aperta al pubblico, s’intende quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione o la SCIA;- per attrezzatura ed impianti di somministrazione, s’intende tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande.Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio ed è subordinata all’accertamento di determinati requisiti morali e professionali, nonché:- alla disponibilità da parte dell’interessato dei locali nei quali intende esercitare l’attività;- all’indicazione, in caso di società, dell’eventuale preposto all’esercizio;- alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;- all’accertamento della conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità dei locali stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell’interno.L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico.L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati. |
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Modalità di presentazione |
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e’ soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.L’istanta in carta legale dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui alla presenet scheda sono ivece subordinati alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. |
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Procedimenti collegati |
Diritti di Istruttoria dei procedimento dello SUAP |
Allegati |
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SAB01 – Domanda di autorizzazione |
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Modulo Procura Speciale |
Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l’invio telematico allo SUAP |
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