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Normativa regionale

DOCUMENTO PROGRAMMATICO – Deliberazione del Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n. 131.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Attivita’ Produttive;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli nn. 23, 24 e 25, che prevedono l’avvio dello sportello unico per le attivita’ produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, relativo alle norme di semplificazione dei procedimenti per l’attuazione di attivita’ produttive;

Vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 43 che ha istituito il cap. n. 22154 “Incentivi per l’istituzione dello Sportello Unico per le Attivita’ Produttive”;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’8 febbraio 2000, n. 312, esecutiva ai sensi di legge, avente in oggetto: “Incentivi per l’istituzione e la gestione dello Sportello Unico per le Attivita’ Produttive”, con la quale, fra l’altro, si faceva riserva di adottare i necessari e piu’ specifici criteri di finanziamento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 12 dicembre 2000, n. 2514, esecutiva ai sensi di legge, “Incentivi per l’istituzione e la gestione dello sportello unico per le attivita’ produttive.

Criteri di finanziamento”; Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento del 29 novembre 2000, n. 1566, relativa alla richiesta di impegno sul capitolo n. 22154, della somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che in relazione alle richieste di informazioni sulla concessione del contributo di cui in oggetto e’ facile prevedere un elevato numero di domande a fronte di una limitata somma disponibile in bilancio;

Ritenuto, pertanto, necessario, apportare integrazioni e rettifiche alla precedente delibera di Giunta regionale n. 2514/2000, sopra richiamata, al fine di rendere meglio operativa la faseprocedurale di esame dei progetti e di concessione del contributo;

Rilevato che i contributi dovranno essere concessi nelle percentuali gia’ fissate nella delibera di Giunta regionale n. 312/2000, richiamata, e che, pertanto, quanto stabilito nel dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 2514/2000 (50% dell’investimento totale) deve intendersi annullato;

Ritenuto opportuno ammettere a contributo anche i progetti gia’ realizzati o in corso di realizzazione, purche’ il relativo procedimento amministrativo sia iniziato successivamente alla data di pubblicazione della succitata legge regionale n. 6/1999, istitutiva del capitolo di bilancio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1999, n. 16, supplemento ordinario n. 6, nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera di Giunta regionale dell’8 febbraio 2000, n. 312, allegando in ogni caso tutta la documentazione prevista dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000;

Ritenuto dover stabilire, ad integrazione della piu’ volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000 che saranno finanziati i progetti secondo l’ordine cronologico di protocollo delle domande di richiesta di contributo e fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, fatti salvi i criteri preferenziali, fissati nel dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 312/2000;

all’unanimita’

Delibera:

Tutte le premesse vengono richiamate e fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di annullare parzialmente il dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000, citata nelle premesse, limitatamente alla percentuale dell’importo del contributo pari al 50% sull’investimento totale per le ragioni sopra espresse;Di ammettere a contributo i progetti secondo l’ordine cronologico di protocollo delle domande, pervenute a partire dalla data stabilita e fino alla concorrenza della somma stanziata e disponibile e di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento n. 1566/2000, citata in premessa e restituita dal Dipartimento Economia e Finanza in data 1° dicembre 2000, fatti salvi, in ogni caso, i criteri preferenziali fissati nel dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 312/2000;

Di finanziare anche i progetti gia’ realizzati o in corso di realizzazione, purche’ il relativo procedimento amministrativo sia iniziato successivamente alla data di pubblicazione della legge regionale n. 6/1999, istitutiva del capitolo di bilancio e richiamata nelle premesse, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1999, n. 16, supplemento ordinario n. 6, nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera di Giunta regionale dell’8 febbraio 2000, n. 312, allegando in ogni caso tutta la documentazione prevista dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000;

Di prorogare di giorni trenta dalla pubblicazione di questa deliberazione il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità ai sensi della legge n. 127/1997.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMMERCIO IN SEDE FISSA
Dlgs. 114/98 e L.R. 33/99 e successive modifiche
 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Dlgs. 114/98 e L.R. 33/99 e successive modifiche
D.G.R.L. n. 131/2001 “Documento programmatico regionale su aree private”
 
Per i Coltivatori diretti
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
 
PUBBLICI ESERCIZI
Legge regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 67 del 29.07.2008
Per i locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 33/1999 e successive modifiche;
Per i locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche;
 
CIRCOLI affiliati ad Enti riconosciuti a fini assistenziali di cui al DPR 4 aprile 2001 n. 235
 
D.P.R. 480/2001 Rimessa di veicoli 
 
D.P.R. 481/2001 Noleggio di Rimessa senza Conducente
DIA art. 19
Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell’attivita’ al prefetto. Il prefetto,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo’ sospendere o vietare l’esercizio dell’attivita’
nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di
pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica
sicurezza.
 
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
Regolamento comunale del 1996
Legge 21 del 15 gennaio 1992 legge regione lazio n. 53/1993, legge 27 febbraio 2009n.14, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207
 
SERVIZIO TAXI
Regolamento comunale del 1996
Legge 21 del 15 gennaio 1992 legge regione lazio n. 53/1993, legge 27 febbraio 2009n.14, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207
 
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS
Legge regione lazio n. 73/1989, regolamento comunale approvato con D.C.C. 115 del 29.07.1996 e successiva 156 dell’8.10.1996, Legge 218/2003
 
ASCENSORI
D.P.R 30 aprile 1999 n. 162 e successive modifiche apportate dal D.PR. 5 ottobre 2010 n. 214
 
REGISTRI VITIVINICOLI E REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE
D.M. 22/11/1999
 
DISTRIBUTORI CARBURANTE
D.lgs. 32/1998 e successive modifiche
L.R. 8/2001 e L.R. 35/2003
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ex art 19 DPR 616/77
 
ATTIVITA di Polizia Amministrativa di cui all’art. 115 del TULPS (Vendita di auto usate conto terzi, Richiesta certificati conto terzi, Pubblicità, Vendita all’asta conto terzi, Spedizioni e trasporti, Prestito su pegno, Pratiche inerenti il decesso di persone,Vendita biglietti di pubblici spettacoli, Mostre ed Esposizioni, Intermediazione di rollini fotografici, Collocamento di complessi artistici , Informazioni a mezzo bollettini, Varie agenzie di intermediazione)
 
Spettacoli Viaggianti e Parchi Gioco
Si rilascia autorizzazione
 
Licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici art. 68 TULPS (esempio manifestazioni sportive, sale ballo, discoteche, piscine, campi calcio, pista karting., Sale Gioco, Video Giochi in pubblici esercizi, etc…)
Si rilascia autorizzazione
 
STRUTTURE RICETTIVE
Legge regione lazio B & B. , affittacamere, case per ferie, alberghi, aree pic nic
Regolamentate dalla regione lazio come:
Extralberghiere regolamento n. 16 del 24.10.2008
Alberghiere regolamento n. 17 del 24.10.2008
All’aria aperta regolamento n. 18 del 24.10.2008
 
AGRITURISMO
Legge Regione Lazio n. 14 del 02.11.2006