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Città di Ariccia

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-2019. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO.

ORDINANZA SINDACALE n. 165 del 15.12.2021

il Sindaco ORDINA dal 18 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto, dalle ore 12,00 del sabato o prefestivo fino alle ore 24,00 della domenica o festivo, compresi nell’area del Centro Storico allargato nel quadrilatero delimitato da Viale dei Castani, Piazzale Mazzini, via Villini e ponte di Galloro e nei giorni di mercato comunale del lunedì a via dell’Uccelliera e del venerdì a via di Vallericcia, zone di massima concentrazione delle attività ricettive e commerciali.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.